IL NUOVO APPRENDISTATO

IL NUOVO APPRENDISTATO I LIVELLO (ex ART.43)

Dal 28 Dicembre 2015 in Regione Lombardia è possibile attivare contratti di Apprendistato di I livello ai sensi del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act)

Questo contratto, pensato nell’ampio panorama del SISTEMA DUALE, vuole conciliare

  • il bisogno delle aziende di formare nuove leve di operatori e tecnici
  • la volontà delle Istituzioni Formative di proporre percorsi formativi fortemente orientati al mondo del lavoro.
PUNTI DI FORZA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Per i giovani -> Facilita la transizione scuola-lavoro, circa il 70% degli apprendisti resta a lavorare nell’azienda in cui ha effettuato l’apprendistato

Per le imprese -> Determina un’elevata qualificazione della manodopera a disposizione delle imprese aiutandole a competere sulla qualità̀

Per l’ente formativo -> Facilita il mismatch territoriale tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro

E’ indispensabile un radicale cambio di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti:

le istituzioni formative devono riprogettare i percorsi formativi tenendo presente anche le reali necessità delle imprese, sviluppando competenze di consulenza e supporto all’inserimento lavorativo

le imprese devono approcciare le scelte di politiche del personale in un’ottica di responsabilità sociale e sviluppo professionale delle risorse umane e non di mero contenimento dei costi

i giovani e le famiglie devono entrare in una logica di alternanza scuola-lavoro, adattarsi ad un mercato del lavoro flessibile e al life long learning.

Necessaria è la costruzione di un dialogo tra tutti i soggetti coinvolti che faciliti lo scambio e la collaborazione tra il sistema di istruzione, le famiglie e il mondo del lavoro

EVOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il datore di lavoro può:

continuare il rapporto trasformando il contratto in apprendistato professionalizzante o in altra forma contrattuale;

recedere dal rapporto al termine del percorso di apprendistato senza dover fornire un giustificato motivo al termine del percorso di apprendistato (nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto).

Durante la formazione:

  • è fatto divieto di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di giusta causa o giustificato motivo
  • trovano applicazione la regolamentazione prevista dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato
Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.

IMPARARE SUL CAMPO
ESPERIENZA E PROFESSIONALITA'
AL SERVIZIO DI STUDENTI E AZIENDE

un progetto comune per il bene comune

IL CONTRATTO

Apprendistato di I livello per l’acquisizione:

  • qualifica e diploma professionale
  • diploma di istruzione secondaria superiore
  • certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS

Contratto di lavoro a tempo indeterminato:
  • rivolto a giovani dai 15 anni compiuti ai 25 anni e 364 gg
  • integra organicamente in un sistema duale formazione e lavoro
perché coniuga formazione ON THE JOB con Istruzione e Formazione svolta dalle istituzioni che operano nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione o nell’ordinamento scolastico

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, al massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi formativi.

La durata massima prevista è articolata per i seguenti percorsi:
QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE: 3 e 4 anni
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: 2 anni
CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE: 1 anno.

ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini dell’attivazione e della gestione del contratto di apprendistato di I livello lo schema di decreto attuativo dell’art.46, comma 1, del D.Lgs n.81/2015 prevede la predisposizione e la sottoscrizione di tre documenti fondamentali da parte dell’istituzione formativa e del datore di lavoro:

Protocollo tra Istituzione formativa e Datore di lavoro

Piano Formativo individuale
Dossier Individuale

IL PROTOCOLLO D’INTESA

«Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di I livello sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto» Regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro nella realizzazione dei percorsi, definendo:
  • i requisiti delle istituzioni formative
  • i requisiti delle imprese nelle quali si svolge il percorso in apprendistato
  • la tipologia e le modalità di individuazione dei destinatari
  • la durata del contratto e della formazione esterna/interna
  • aspetto e contenuti del Piano Formativo Individuale (PFI)
  • le modalità di valutazione e certificazione delle competenze

IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

«L’avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa»
Il PFI:
  • è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro
  • può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso
contiene
  • i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale
  • la qualificazione da acquisire al termine del percorso
  • il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista
  • la durata del contratto e l’orario di lavoro
  • il monte ore e i contenuti della formazione interna ed esterna, suddivisi per annualità, declinati in competenze nel rispetto degli standard formativi previsti per ogni tipologia di percorso

IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Standard formativi di riferimento per l’individuazione delle competenze:

percorsi di istruzione e formazione professionale regionale definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005
percorsi di istruzione secondaria superiore definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi
percorsi di istruzione degli adulti definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015
percorsi di specializzazione tecnica superiore definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

COMPETENZE E TECNOLOGIE
IL SISTEMA SCUOLA DIVENTA
INTERESSANTE

IL DOSSIER INDIVIDUALE

Il Dossier individuale è un documento redatto a cura del tutor formativo dell’istituzione formativa con la collaborazione del tutor aziendale, che dà evidenza
  • delle competenze acquisite dall’apprendista in itinere e al termine del percorso formativo
  • delle modalità di valutazione e certificazione delle stesse.
È costituito da:
  1. documenti generali dell’apprendista (Contratto di assunzione, piano formativo individuale, curriculum vitae, altro)
  2. documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (Documento di trasparenza e valutazione intermedia e finale degli apprendimenti; Esiti)
  3. Attestazioni relative
    1. alla validazione delle competenze in caso di abbandono o risoluzione anticipata
    2. alla validazione delle competenze a conclusione dell’anno formativo
    3. al certificato di competenze o supplemento al certificato nel caso di valutazione positiva dell’esame finale.

ISTITUZIONE FORMATIVA

IL TUTOR FORMATIVO

Il tutor formativo, individuato e indicato dall’istituzione formativa nel piano formativo individuale, con la finalità di promuovere il successo formativo dell’apprendista, svolge le seguenti funzioni:

  • assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa o la scuola;
  • favorisce il raccordo didattico e organizzativo tra istituzione e impresa;
  • monitora l’andamento del percorso per tutta la sua durata;
  • interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
  • collabora alla stesura del dossier individuale e garantisce l’attestazione delle competenze acquisite dall’apprendista e delle attività svolte anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

REQUISITI ISTITUZIONE FORMATIVA

Lo schema di decreto attuativo intende per istituzioni formative:
  • le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
  • le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005;
  • i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;
  • le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
  • gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
  • le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

AZIENDA

REQUISITI AZIENDA

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato di I livello, l’azienda deve essere in possesso di alcuni requisiti:

CAPACITA’ STRUTTURALI spazi per consentire lo svolgimento della formazione, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;

CAPACITA’ TECNICHE disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all’esterno dell’unità produttiva;

CAPACITA’ FORMATIVE garantire la disponibilità di risorse umane competenti in grado di trasmettere conoscenze e abilità.

AZIENDA COME LUOGO DI FORMAZIONE

L'azienda:
  • come luogo educativo e di formazione
  • come opportunità di crescita personale
  • come luogo di relazionalità significativa
  • come ambito di spendibilità cognitiva e di potere di governo

Indispensabile superare la visione del lavoro come sola manualità, riconoscendolo come uno strumento di crescita tout court

L’esperienza può essere considerata l’origine, il terreno di applicazione, nonché la destinazione dell’apprendimento

Per avere un’educazione compiuta sarà necessario alternare, senza gerarchie, formazione e lavoro.

IL TUTOR AZIENDALE

Il tutor o referente aziendale, individuato dall’azienda e indicato nel piano formativo individuale, ha i seguenti compiti:

  • favorire l’inserimento dell’apprendista nel contesto lavorativo;
  • affiancare e assistere l’apprendista durante il percorso formativo per garantire un’efficace integrazione tra formazione esterna e interna all’azienda;
  • trasmettere le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative;
  • fornire all’istituzione formativa ogni elemento utile a valutare l’efficacia dei processi formativi e le attività svolte;
  • collaborare alla stesura del PFI e del Dossier individuale.

REQUISITI DEL TUTOR AZIENDALE

Il tutor aziendale:
  • è un lavoratore esperto, nominato dal datore di lavoro, che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito
  • deve avere almeno 3 anni di anzianità (requisito che però non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);
  • possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l'apprendista alla fine dell'apprendistato;
  • svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. La presenza del tutore aziendale è obbligatoria in tutti i percorsi di apprendistato e deve essere comunicato al Centro per l’Impiego.

APPRENDISTA

REQUISITI DELL’APPRENDISTA

Possono essere assunti giovani tra i 15 anni compiuti e i 25 anni (+364 gg) in possesso del titolo di studio idoneo per l’attivazione del contratto

Tipologia di contratto Requisito
Apprendistato per la Qualifica professionale Diploma di scuola secondaria di primo grado
Apprendistato per il Diploma professionale Attestato di Qualifica professionale
Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore Occorre aver superato positivamente il terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore
Apprendistato per il Certificato di Specializzazione Tecnica superiore Diploma professionale di tecnico oppure diploma di istruzione secondaria superiore oppure ammissione al quinto anno dei percorsi di liceo oppure certificazione di competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione

ASPETTI CONTRATTUALI – Forma, contenuti, obblighi

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, unitamente al Piano formativo individuale (PFI).

Nel contratto devono risultare, di norma:
  • la durata del periodo di formazione interna e/o esterna all’azienda
  • il titolo di studio che può essere acquisito al termine del contratto e relativa qualificazione contrattuale
  • il livello di inquadramento iniziale e finale dell’apprendista
  • l’orario di lavoro.

Per assumere in apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l’Impiego di competenza, secondo quanto previsto da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

ASPETTI CONTRATTUALI - Limiti assunzioni

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza
se non ha alle dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere massimo fino a 3 apprendisti;
se occupa fino a 9 dipendenti non può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate, pertanto il rapporto numerico è di 1 a 1;
se occupa oltre 9 dipendenti può assumere apprendisti nel numero di 3 ogni 2 dipendenti qualificati o specializzati.

Nel settore Artigiano (con oltre 9 dipendenti)

Imprese che non lavorano in serie: da 9 a 13 apprendisti

Imprese che lavorano in serie: da 5 a 8 apprendisti

Lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: da 16 a 24 apprendisti

Imprese di costruzioni edili: da 5 a 9 apprendisti.

ASPETTI CONTRATTUALI – Status dell’apprendista e tutele

L’entrata in vigore del Jobs Act e del decreto attuativo di riforma delle tipologie contrattuali D. Lgs. 81/2015 Capo V cambia lo status di riferimento riguardo alla condizione giuridica del giovane in apprendistato per l'acquisizione di titoli di studio e/o professionalizzanti:
  • quando è in formazione, presso l’istituzione formativa o presso l’impresa è uno studente
  • quando è in azienda e svolge prestazione lavorativa ha lo status di lavoratore

TUTELE RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI

  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • assicurazione contro le malattie
  • assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia
  • maternità
  • assegno per il nucleo familiare
  • Nuova Prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi)
  • prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi

ASPETTI CONTRATTUALI – La retribuzione

Retribuzione di base per la prestazione lavorativa:
l’assunzione di un apprendista si attiva secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento, dove si specificano regole inerenti il salario, l’orario di lavoro, permessi, ferie.
sotto-inquadramento
dell'apprendista fino a 2 livelli inferiori rispetto a un lavoratore ordinario che svolge le stesse mansioni
percentualizzazione
della retribuzione in base all'anzianità di servizio o agli anni di formazione svolti

scelta rimessa ai contratti collettivi nazionali e agli accordi interconfederali

Ore di formazione interne all'azienda:
retribuite il 10% di quanto dovuto (salvo diverse previsioni dei CCNL)

Ore di formazione esterna all'azienda:
esonero dall'obbligo retributivo per il datore di lavoro

ACCORDI INTERCONFEDERALI

Principali Accordi siglati
1
Comparto: Industria
Firmatari: Confindustria CISL- CGIL- UIL
Tipologia: Interconfederale
Territorialità: Nazionale
% retribuzione formazione esterna: 10%;
2
Comparto: Industria
Firmatari: Confimi - FIM CISLUIM UIL
Tipologia: Interconfederale
Territorialità: Nazionale
% retribuzione formazione esterna: 10%;
Specifiche: PFI: obbligo sicurezza sul luogo di lavoro/rischi
3
Comparto: Industria
Firmatari: Confservizi - CGIL - CISL - UIL
Tipologia: Interconfederale
Territorialità: Nazionale
% retribuzione formazione esterna: 10%;
Specifiche: PFI: obbligo sicurezza sul luogo di lavoro/rischi
4
Comparto: Commercio
Firmatari:  Confcommercio - Filcams CGIL - Fisascat CISL - Uiltucs UIL
Tipologia: di categoria solo terziario
Territorialità: Nazionale

% retribuzione formazione esterna: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;

Specifiche: Al conseguimento del titolo di studio, in casi di proseguo a tempo indeterminato inquadramento un livello inferiore a quello dell'apprendistato per 12 mesi
5
Comparto: Cooperative
Firmatari: AGCI - Confcooperative - Legacoop
Tipologia: Interconfederale
Territorialità: Nazionale
% retribuzione formazione esterna: 10%;
Specifiche: PFI: obbligo sicurezza sul luogo di lavoro/rischi
6
Comparto: Artigianato
Firmatari: Confartigianato Lombardia - CNA Lombardia - Casartigiani Lombardia
Tipologia: Regionale
Territorialità: Regionale
% retribuzione formazione esterna: 20%;
Specifiche: Contributo ELBA per la formazione interna
7
Comparto: Confapi
Firmatari: Confapi - CGIL - CISL - UIL
Tipologia: Interconfederale
Territorialità: Nazionale
% retribuzione formazione esterna: 10%;
Specifiche: Contributo ELBA per la formazione interna

DISTRIBUZIONE MONTE ORE

DURATA DELLA FORMAZIONE

«La regolamentazione dell’apprendistato di I livello è di competenza regionale e si attua tramite accordi con le associazioni territoriali datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale»

Il monte ore annuo previsto, riportato anche nel piano formativo individuale (PFI), è determinato in considerazione della qualifica/diploma da conseguire.

Qualifica professionale: 990 ore
Diploma professionale: 990 ore
Certificato di specializzazione tecnica superiore: 800 o 1.000 ore
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore:

Tipologia di percorso scolastico Durata ordinamentale
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 1.056
LICEI ARTISTICI 1.155
LICEI CLASSICI 1.023
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI 990
LICEI MUSICALI E COREUTICI 1.056

DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE DI FORMAZIONE

Si intende per:
  • Formazione esterna quella svolta presso le istituzioni formative
  • Formazione interna quella svolta presso il datore di lavoro
    • I limiti della formazione esterna all’azienda (ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale 21/12/2015), sono:
APRRENDISTATO DI I LIVELLO
IeFP 60% (I Anno e II anno pari 597 ore)
50% (III e IV Anno pari a 495 ore)
Istituzione Secondaria Superiore 70% (II Anno)
65% (III, IV, V Anno)
Istruzione adulti

60% dell'orario definito da accordi con strutture formative (Percorsi di I Livello che si integrano con le IeFP)

70% (I periodo didattico)
65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello)

Percorsi IFTS 50% (su 800 - 1000 ore)
Anno integrativo per esame di Stato 65%

SIMULAZIONE RIPARTIZIONE ORARIA

Contratto di apprendistato I livello finalizzato acquisizione Qualifica o Diploma professionale
APPRENDISTATO in Art. 43 D.Lgs. 81/2015 MONTE ORE TOT 1600 (dato indicativo) LIVELLO/ MANSIONE in base al CCNL
IPOTESI CONTRATTO FULL-TIME SETTEMBRE – GIUGNO
ATTIVITA’ ORE RETRIBUZIONE
Formazione esterna(Istituzione formativa)
Monte ore Formazione Formale:990495
Non retribuita
Formazione interna (azienda)
Monte ore Formazione Formale:990495
10%-20% della retribuzione
Lavoro (azienda) 610 (1600-990) Retribuito*

VANTAGGI FISCALI ED ECONOMICI

VANTAGGI FISCALI ED ECONOMICI

L’impresa che procede nell’assunzione di un apprendista ottiene:

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE BENEFICI ECONOMICI
Applicazione aliquota contributiva pari al 5% invece del 10% (in via sperimentale fino al 31/12/2017) Inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto ai lavoratori ordinari o, in alternativa, retribuzione ridotta in misura percentuale
Esenzione contributo ASpI Conferma in servizio e trasformazione in apprendistato professionalizzante
Esenzione contributo per il licenziamento (Legge n.92/2012) Esonero retribuzione per formazione esterna
Esenzione del versamento del contributo previsto per i fondi interprofessionali (0,30%) Riduzione retribuzione per formazione interna
  Garanzia Giovani fino al 30/06/2018 (per la durata del contratto):
2.000€/anno minorenni
3.000€/anno maggiorenni
In aggiunta:
  • esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (L.68/1999)
  • esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell’IRAP
Per questa tipologia di apprendistato viene esclusa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’anno successivo alla fine del periodo formativo
INCENTIVO PER ASSUNZIONI CON SISTEMA DUALE: PROGRAMMA FIXO
«azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)»
Contributo ai datori di lavoro che abbiano effettuato, tramite proprio personale:
Realizzazione di contratti di apprendistato di I livello Realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro
attività di tutoraggio aziendale attuato per 12 mesi attività di tutoraggio
3.000 euro 500 euro annui
Per richiedere il contributo:
almeno 48 ore di tutoraggio aziendale per singolo apprendista realizzate in massimo 180 giorni contigui
Per richiedere il contributo:
almeno 16 ore di tutoraggio aziendale realizzate nello stesso anno solare e verso lo stesso giovane

OBBLIGHI E SANZIONI

L’impresa che assume un apprendista ha l’obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La formazione si svolge durante l’orario di lavoro ed è condizione essenziale per la stipula di un contratto di apprendistato.

In caso di formazione inadeguata imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che impedisca la realizzazione degli obiettivi formativi contenuti nel piano formativo individuale, si verifica un disconoscimento del rapporto di apprendistato e l’impresa è obbligata a versare i contributi dovuti maggiorati del 100% dal momento dell’assunzione.

In presenza di un ragionevole termine prima della conclusione del contratto, applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e notifica di un provvedimento di “disposizione” volto ad invitare il datore di lavoro ad erogare la dovuta formazione.

Sito Web realizzato nell’ambito dei progetti “Dica43!” e “Apprendistato 4.0”, finanziati da Regione Lombardia con l’”Avviso pubblico per la realizzazione di Azioni di Sistema a supporto del Sistema Duale e dell’Apprendistato di I livello ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015”